1 – In data 1 aprile 2021 il MAECI ha sottoscritto un protocollo con il Ministero della Salute e con l’Agenzia Italiana del Farmaco, che indica la procedura per l’accesso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 per i soggetti aventi diritto ai sensi dell’articolo 2 del DPR 31 luglio 1980 n.618.
Tra costoro, rientra un nutrito gruppo di connazionali all’estero: si tratta in particolare di lavoratori temporanei, lavoratori che abbiano temporaneamente perso il lavoro, titolari di pensione italiana o di borsa di studio, altri dipendenti pubblici (oltre ai dipendenti MAECI) e loro familiari.
2.Per tutti gli aventi diritto all’assistenza sanitaria ex art.2 del DPR 618/80, il protocollo prevede:
a) la possibilita’ di prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia, in base alle tempistiche stabilite per la vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le disposizioni normative per gli spostamenti da e per l’estero in vigore al momento della data stabilita per la somministrazione vaccinale;
b) la possibilita’ di aderire autonomamente a Piani Vaccinali Nazionali locali, laddove presenti nei paesi di accoglienza, anche ove suddetti piani vaccinali riguardino la somministrazione di vaccini al momento NON autorizzati in Italia o in ambito europeo. In questo caso, le eventuali spese e/o ticket derivanti dall’accesso alla vaccinazione in loco dovranno essere trasmesse per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari competenti – come gia’ avviene per i rimborsi delle spese sanitarie ex DPR 618/80;
NON sono invece consentiti rimborsi ex DPR 618/80 per acquisti individuali di dosi di vaccino non rientranti nell’ambito dei Piani Nazionali Vaccinali locali: e cio’, in analogia a quanto previsto per gli italiani residenti in Italia, cui non e’ al momento consentito l’accesso a vaccini diversi da quelli individuati dal Piano Strategico Vaccinale Italiano.