CITTADINANZA PER MATRIMONIO ART. 5 L. 91/92
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- Tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge, se residente all’estero. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- Trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
- Assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
- Assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- Diploma di lingua italiana con livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).
Per coloro che debbano ancora ottenere tale diploma, l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles organizza corsi di lingua italiana e le relative prove d’esame intese a certificare il livello di conoscenza della lingua. Maggiori informazioni a questo link https://iicbruxelles.esteri.it/iic_bruxelles/it/imparare_italiano/certificazioni
IMPORTANTE : una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria qui indicata e prima dell’invio della domanda online, si invita la persona interessata a fissare un appuntamento con l’ufficio competente cittadinanza.bruxelles@esteri.it al fine di procedere alla verifica documentale e ad eventuali legalizzazioni.
Attualmente, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato PORTALE SERVIZI, al seguente url: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana da parte di un nostro traduttore giurato, se la traduzione é effettuata in Belgio (lista dei traduttori giurati) indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l’esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza) :
- Estratto di nascita del paese di origine (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione) completo di tutte le generalità, nonché paternità e maternità dell’istante.
IMPORTANTE : le generalità del richiedente sono quelle indicate sull’atto di nascita, salvo eventuali note a margine sullo stesso o sull’atto di matrimonio. Qualora tali generalità riportate sugli altri documenti riguardanti la persona interessata siano diverse da quelle presenti sull’atto di nascita, sarà necessario fornire anche un’ attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare competente (debitamente legalizzata e tradotta in italiano) che indichi le esatte generalità. Si informa altresi’ che il patronimico (secondo nome) presente sugli atti di nascita, nel caso per esempio di cittadine russe o ucraine, dovrà essere indicato in fase di registrazione, salvo eventuali note a margine.
- Certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione). Si ricorda che tali certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
- Pagamento di 250 euro nonché del pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro tramite la piattaforma PagoPA in sede di invio della domanda online
- Atto di matrimonio integrale (non l’estratto) rilasciato dal comune italiano dove quest’ultimo é stato trascritto
- Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
- Stato di famiglia/composition de ménage rilasciato dal comune belga di residenza (non serve la traduzione)
- Carta di residenza belga
- Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
- I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico
Per conoscere gli istituti di istruzione abilitati al rilascio della richiesta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del portale della Italiana.
In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 – adottati ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) – dall’11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi dell’ art. 5 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.